Gli Ordini, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101, convertito in legge  n. 125/2013, non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance né a dotarsi dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Il comma 2 bis dell’art. 2 del decreto legge 31.08.2013, n. 101 stabilisce infatti:

“Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi  organismi nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarità, ai principi

·         del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione dell'articolo 4[1],

·         del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14[2], nonché delle disposizioni  di cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza pubblica”.



[1]d.lgs. 165/2001 Art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità

[2] d.lgs. 150/2009 Art. 14. "Organismo indipendente di valutazione della performance"